lunedì 19 marzo 2012

Ariccia - Si insedia il Commissario prefettizio


Anche la seconda sentenza del Tar pubblica solo oggi, proprio come la prima, pubblicata venerdì scorso, parla di annullamento delle operazioni elettorali prendendo in considerazioni le questioni poste per le sezioni 15 e 10 e in questa sentenza, al punto “9” si dice anche che: “Tutto ciò posto e considerato, il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento delle operazioni elettorali, e ciò consente al Collegio di procedere all’assorbimento, per ragioni di economica giuridica e procedimentale e di celerità dei tempi, delle numerose ulteriori censure che richiederebbero ulteriori specifici accertamenti istruttori, e che in caso di accoglimento fisserebbero il numero dei casi di errato computo di voti non regolari a circa 50, con specifico riguardo, fra le altre:
- alla Sezione n. 2, con riferimento all’affermato indebito annullamento di 2 schede;
- alla Sezione n. 3, con riferimento ad una affermata indebita ammissione al voto assistito ed un affermata indebita esclusione dal voto assistito;
- alla sezione n. 5, con riferimento all’affermato indebito annullamento di 1 scheda;
- alla sezione n. 8, con riferimento all’affermato indebito annullamento di 12 schede e all’affermata indebita ammissione al voto assistito per tre elettori;
- alla sezione n. 9, con riferimento all’affermata indebita ammissione al voto assistito per due elettori;
- alla sezione n. 10, con riferimento all’affermata indebita modalità di voto per 11 elettorie ad altre irregolarità;
- alla sezione n. 14, con riferimento all’affermato indebito annullamento di 11 schede;
- alla sezione n. 16, con riferimento all’affermato indebito annullamento di 1 scheda;
alla sezione n. 18, con riferimento all’affermato indebito annullamento di 5 schede”.
Inoltre il punto “10” recita: “Detto annullamento, pur specificamente riferito alle sezioni 10 e 15, peraltro ha effetto con riferimento non solamente alle stesse sezioni, ma in primo luogo all’intero turno di ballottaggio: al riguardo - a prescindere da ulteriori possibili considerazioni in ordine al carattere sintomatico del disordine delle operazioni elettorali ricavabile anche dall’irregolarità evidenziata nella sezione n. 10 - è sufficiente rilevare che il numero di votanti della sezione n. 15 (638), la cui attività è tutta inficiata dai sopradescritti profili di nullità, è ampiamente superiore alla differenza di soli 32 voti tra il candidato Di Felice, odierno ricorrente, e il Sindaco eletto.
La ritenuta insanabile nullità delle operazioni di cui alla medesima sezione travolge anche i risultati del primo turno elettorale globalmente considerati, tenuto anche conto che la non rituale costituzione del seggio per mancanza del titolo di investitura del Presidente nell’ufficio è stata fatta valere dalla parte ricorrente con riferimento alle operazioni di entrambi i turni”.
Nulla di tutto ciò che era materia del ricorso è stato respinto, semmai è stato “assorbito” per ragioni di economia giuridica e procedimentale, ovvero non è stato necessario prenderlo in considerazione perché questo avrebbe allungato i tempi e i costi giuridici, cosa evitabile visto che già le questioni affrontate per le sezioni 10 e 15 sono state sufficienti per decidere e sentenziare, ma se fossero state prese in esame e accolte, si sarebbe fissato il numero di casi di errato computo di voti non regolari a circa 50.

Quindi le sezioni sono state invalidate per ben due volte ed oggi si è insediato ad Ariccia il Commissario prefettizio, la dott.ssa Enza Caporale. Con questo fatto sono congelate le cariche di sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Il Sindaco Cianfanelli ha dichiarato di aver fatto richiesta di sospensiva. Nel frattempo auguriamo un “buon lavoro” al Commissario.

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