Anche la seconda sentenza
del Tar pubblica solo oggi, proprio come la prima, pubblicata venerdì
scorso, parla di annullamento delle operazioni elettorali prendendo
in considerazioni le questioni poste per le sezioni 15 e 10 e in
questa sentenza, al punto “9” si dice anche che: “Tutto
ciò posto e considerato, il ricorso va quindi accolto con il
conseguente annullamento delle operazioni elettorali, e ciò consente
al Collegio di procedere all’assorbimento, per ragioni di economica
giuridica e procedimentale e di celerità dei tempi, delle numerose
ulteriori censure che richiederebbero ulteriori specifici
accertamenti istruttori, e che in caso di accoglimento fisserebbero
il numero dei casi di errato computo di voti non regolari a circa 50,
con specifico riguardo, fra le altre:
-
alla Sezione n. 2, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 2 schede;
-
alla Sezione n. 3, con riferimento ad una affermata indebita
ammissione al voto assistito ed un affermata indebita esclusione dal
voto assistito;
-
alla sezione n. 5, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 1 scheda;
-
alla sezione n. 8, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 12 schede e all’affermata indebita ammissione al
voto assistito per tre elettori;
-
alla sezione n. 9, con riferimento all’affermata indebita
ammissione al voto assistito per due elettori;
-
alla sezione n. 10, con riferimento all’affermata indebita modalità
di voto per 11 elettorie ad altre irregolarità;
-
alla sezione n. 14, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 11 schede;
-
alla sezione n. 16, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 1 scheda;
alla
sezione n. 18, con riferimento all’affermato indebito annullamento
di 5 schede”.
Inoltre
il punto “10” recita: “Detto
annullamento, pur specificamente riferito alle sezioni 10 e 15,
peraltro ha effetto con riferimento non solamente alle stesse
sezioni, ma in primo luogo all’intero turno di ballottaggio: al
riguardo - a prescindere da ulteriori possibili considerazioni in
ordine al carattere sintomatico del disordine delle operazioni
elettorali ricavabile anche dall’irregolarità evidenziata nella
sezione n. 10 - è sufficiente rilevare che il numero di votanti
della sezione n. 15 (638), la cui attività è tutta inficiata dai
sopradescritti profili di nullità, è ampiamente superiore alla
differenza di soli 32 voti tra il candidato Di Felice, odierno
ricorrente, e il Sindaco eletto.
La
ritenuta insanabile nullità delle operazioni di cui alla medesima
sezione travolge anche i risultati del primo turno elettorale
globalmente considerati, tenuto anche conto che la non rituale
costituzione del seggio per mancanza del titolo di investitura del
Presidente nell’ufficio è stata fatta valere dalla parte
ricorrente con riferimento alle operazioni di entrambi i turni”.
Nulla
di tutto ciò che era materia del ricorso è stato respinto, semmai è
stato “assorbito” per ragioni di economia giuridica e
procedimentale, ovvero non è stato necessario prenderlo in
considerazione perché questo avrebbe allungato i tempi e i costi
giuridici, cosa evitabile visto che già le questioni affrontate per
le sezioni 10 e 15 sono state sufficienti per decidere e sentenziare,
ma se fossero state prese in esame e accolte, si sarebbe fissato il
numero di casi di errato computo di voti non regolari a circa 50.
Quindi
le sezioni sono state invalidate per ben due volte ed oggi si è
insediato ad Ariccia il Commissario prefettizio, la dott.ssa Enza
Caporale. Con questo fatto sono congelate le cariche di sindaco,
degli assessori e dei consiglieri. Il Sindaco Cianfanelli ha
dichiarato di aver fatto richiesta di sospensiva. Nel frattempo
auguriamo un “buon lavoro” al Commissario.